un manoscritto del documento, conservato a Brescia

La pace di Costanza

la vittoria dell'autonomia comunale

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I Capitoli Della Pace Di Costanza

Costanza, 25 giugno 1183.

Nel nome della santa ed individua Trinità. Federico, per concessione della divina clemenza, imperatore augusto dei Romani, ed Enrico sesto, figlio suo, augusto re dei Romani.

La mansueta serenità della clemenza imperiale è sempre stata solita concedere ai sudditi l'elargizione del favore e della grazia, Benché essa debba e possa correggere con fermezza e con rigore nei sudditi le colpe dei peccati, tuttavia essa deve maggiormente dedicarsi a reggere l'Impero Romano assicurando una favorevole tranquillità di pace e pii affetti di misericordia, ed infine essa deve riportare l'insolenza dei ribelli alla dovuta fedeltà e al dovuto riconoscimento della devozione.

Perciò tutti i fedeli dell'Impero, sia quelli del nostro tempo, sia quelli che verranno nel tempo futuro, sappiano che Noi, dopo aver aperto il nostro cuore, ricco di innata pietà, col solito favore della nostra bontà, abbiamo accettato la fedeltà e la devozione dei Lombardi che un tempo offesero Noi ed il nostro impero, e li abbiamo di nuovo ricondotti, insieme alla Lega e ai suoi fautori, nella pienezza della nostra grazia. Inoltre con clemenza Noi abbiamo perdonato tutte le offese e le colpe con le quali avevano provocato la nostra indignazione e abbiamo stabilito che i Lombardi debbono essere inseriti nel numero dei nostri diletti fedeli, dai quali Noi ci aspettiamo di ricevere un fedele servizio di devozione.

Pertanto abbiamo ordinato di scrivere nel presente privilegio la nostra indulgente pace, che con clemenza abbiamo a loro concesso, e abbiamo ordinato di corroborare la pergamena col sigillo della nostra autorità.

Il testo e la sequenza dei capitoli di pace è questo:

1) Noi Federico, imperatore dei Romani. ed Enrico figlio nostro, re dei Romani, concediamo per sempre a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella città, sia sul terriorio extra urbano, ad esempio in Verona e nel suo castello e nel distretto suburbano e nelle altre città, luoghi e persone della Lega. Ciò avverrà in modo che nella città voi possiate avere tutte queste cose come finora le avete possedute o le possedete sul territorio extra-urbano eserciterete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data avete esercitato o che esercitate, cioè sul fodro, sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini, come da antica data siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione sia nelle cause criminali sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che riguardano l'interesse delle città.

2) Vogliamo che tutti i rimanenti diritti regi siano determinati in questo modo: il vescovo del luogo e gli uomini della città e dell'episcopato eleggano delle persone di buona fama, che ritengano idonee a tale scopo, e che non manifestino odio speciale o privato contro la nostra Maestà, né contro le città; costoro giureranno che in buona fede e senza frode indagheranno e che consegneranno i diritti ritrovati, i quali spettano in particolare alla nostra Maestà.

3) Qualora riteniate che non sia necessario effettuare questa ricerca, chiediamo un censo di duemila marche d'argento all'anno; tuttavia se questa cifra sarà considerata elevata, sarà con equità diminuita.

4) Se qualcuno avrà presentato alla nostra Maestà un ricorso, e che riguardano sia la città che il territorio extra-urbano. respingeremo il ricorso ed imporremo il ricorrente un silenzio perpetuo.

5) Ciò che Noi, o un nostro predecessore, re o imperatore, diede o concesse a qualsiasi titolo di cessione ai vescovi, alle chiese, alle città o a qualsiasi altra persona, chierico o laico, prima della guerra, Noi lo considereremo valido e lo approveremo, fatte salve le precedenti concessioni. E in cambio di ciò essi prestino a Noi i consueti servizi militari, ma non sia pagato alcun censo.

6) Non reputiamo che i vantaggi economici, sia entro il perimetro urbano, sia fuori, che per il bene della pace abbiamo concesso alle città, e per i quali deve essere versato un censo, siano da comprendersi sotto il nome di regalie.

7) Siano annullati e resi privi di valore tutti i privilegi, le donazioni e le concessioni che furono effettuati da Noi, o dai nostri rappresentanti, a pregiudizio o a danno delle città, dei luoghi o delle persone della Lega a causa della guerra e ad offesa di qualcuno dei predetti.

8) Nella città in cui il vescovo possiede il comitato per privilegio di un imperatore o di un re, se i consoli sono soliti ricevere dal medesimo vescovo il consolato, lo ricevano da lui, come erano soliti riceverlo. Negli altri casi ciascuna città ottenga da Noi il consolato. Negli anni successivi, come saranno eletti i consoli nelle singole città, essi ricevano l'investitura dal nostro rappresentante che si trova nella città o nell'episcopato, e ciò avvenga per cinque anni; finito il quinquennio ciascuna città invii un proprio rappresentante alla nostra presenza per ricevere l'investitura. Così ci si comporterà in seguito cioè, terminati i quinquenni le città ricevano da Noi l'investitura, negli anni compresi entro il quinquennio essi otterranno l'investitura, come si è detto, dal nostro rappresentante, a meno che fossimo presenti in Lombardia, nel qual caso la ricevano da Noi. La medesima procedura sarà osservata con il nostro successore e tutte le invesititure avverranno gratis.

9) Qualora Noi, imperatore, per chiamata divina morissimo o lasciassimo il regno a nostro figlio, riceverete l'investitura in modo uguale dal nostro figlio o dal suo successore.

10) Nelle cause di appello il ricorso sia presentato a Noi se si supererà la somma di 25 lire imperiali fatti salvi il diritto e gli usi della Chiesa bresciana negli appelli; tuttavia non sarà obbligatorio recarsi in Germania, ma Noi terremo un nostro rappresentante nella città o nel territorio dell'episcopato che istruisca la causa di appello e giuri che in buona fede esaminerà le cause e pronuncerà la sentenza secondo le leggi e i costumi della città entro due mesi dal ricorso o dal momento in cui ha ricevuto l'appello, a meno che non si presenti un giusto impedimento o non intervenga il consenso di entrambe le parti.

11) I consoli che sono eletti nelle città, prima di ricevere consolato, prestino giuramento di fedeltà a Noi.

12) I nostri vassalli ricevano da Noi l'investitura e prestino giuramento come vassalli; tutti gli altri, dai quindici anni fino ai settanta, giureranno fedeltà come cittadini, a meno che siano persone a cui possa e debba essere condonato, senza frode, il giuramento.

13) I vassalli che durante la guerra o il periodo di tregua non richiesero l'investitura oppure non ci prestarono i dovuti servizi militari, per questo motivo non perdano il feudo.

14) 1 contratti di livello o di precaria mantengano il loro valore secondo la consuetudine di ciascuna città, nonostante la nostra disposizione legislativa, che è detta dell'imperatore Federico (cfr. Costitutio de iure feudorum, a. 1158).

15) Gratuitamente perdoniamo, Noi ed il nostro partito, tutti i danni, i furti e le offese, che patimmo in prima persona o tramite i nostri seguaci e che furono inferti dall'intera Lega o da qualche suo aderente o dagli alleati della Lega. Doniamo inoltre ad essi la pienezza del nostro perdono.

16) Non faremo una lunga ed inutile sosta con il nostro esercito in una città o su di un territorio episcopale a loro danno.

17) Ai membri della Lega sia permesso fortificare le città e costruire fortezze fuori di esse.

18) Sia lecito ai federati mantenere la Lega e rinnovarla tutte le volte che lo vorranno.

19) I patti stipulati per paura della nostra Maestà, o estorti con violenza dai nostri rappresentanti, siano annullati, né per essi si esiga qualche cosa; ad esempio il patto dei Piacentini per il ponte sul Po ed il fitto del medesimo ponte e delle regalie, la concessione ed il patto che il vescovo Ugo fece di Castell'Arquato, e se altri simili accordi sono stati fatti dallo stesso vescovo o dal Comune o da altri della Lega con Noi o col nostro rappresentante; il ponte, con tutti i suoi introiti resterà ai Piacentini ed essi saranno sempre tenuti a pagare il fitto alla badessa di Santa Giulia di Brescia; e si aggiungano altri patti simili.

20) Siano ritenute valide le sentenze che sono state pronunciate in base al diritto e secondo le leggi e le consuetudini contro uno o più membri della Lega, qualora per diritto valessero contro di loro, anche se avessero ricevuto il nostro perdono. Siano invece annullate quelle sentenze che sono state pronunciate contro gli aderenti alla Lega a causa della guerra e della discordia o del conflitto con la Chiesa.

21) I possessi che ciascun membro della Lega aveva in modo legittimo prima della guerra, qualora siano stati sottratti con la forza da coloro che non appartengono alla medesima Lega, siano restituiti senza i frutti e senza il pagamento dei danno; oppure siano tenuti in modo pacifico dagli antichi proprietari, qualora li avessero ricuperati, a meno che non siano assegnati a Noi perché riconosciuti come diritti regi da arbitri eletti.

22) Abbiamo ricevuto nella pienezza del nostro perdono ed abbiamo rimesso ogni offesa, Noi ed il nostro partito, con clemenza imperiale, al marchese Opizone. Egli procurò ingiuria a Noi e al nostri alleati dopo aver aderito alla Lega, sia combattendo personalmente, o per interposta persona. con le città lombarde, sia difendendone qualcuna. Non procureremo a lui, o alla sua parte, danno o imposizione, né direttamente, né per interposta persona, a causa delle passate offese.

23) In più, senza la nostra opposizione e quella dei nostri successori i Milanesi abbiano e posseggano liberamente e pacificamente la giurisdizione che erano soliti esercitare e che ora esercitano nei comitati del Seprio, della Marciana e della Bulgaria ed in altri comitati, eccettuati i luoghi che i Bergamaschi ora tengono in modo indiviso tra l'Adda e l'Oglio, eccetto Romano Vecchio e Bariano, fatti salvi e mantenuti in vigore i patti, le donazioni e le concessioni che i medesimi Milanesi in comune fecero alle città di Bergamo, Novara e Lodi; e per questa concessione quei patti non devono essere lesi.

24) A causa di queste concessioni, non sia acquisito alcun diritto a danno di qualche città della Lega, né alcuna di esse veda lesi i suoi diritti e le sue consuetudini.

25) I patti un tempo sottoscritti fra le città della Lega restino in vigore e siano validi.

26) Né a causa di queste concessioni si pensi che sia stato acquisito qualcosa dai Milanesi nell'episcopato di Lodi, salvo il diritto di Milano sulle acque del Lambro, se lo possiede, e salvo il diritto sul pedaggio.

27) Tutti gli aderenti alla Lega, che giureranno fedeltà a Noi, aggiungeranno nel testo del giuramento di aiutarci in buona fede a mantenere, se sarà necessario e se Noi o un nostro sicuro rappresentante lo richiederemo, i possessi e i diritti che Noi abbiamo e possediamo in Lombardia indipendentemente dalla Lega. E giureranno di ricuperarli qualora li perdessimo; ciò avverrà in modo che le città più vicine siano in primo luogo obbligate a farlo e, se sarà necessario, le altre siano tenute a fornire un adeguato aiuto. Si comporteranno in modo simile entro i loro confini anche le città della Lega che si trovano fuori dalla Lombardia.

28) Se una delle città non avrà osservato i patti che in questo accordo di pace sono stati stabiliti da Noi, le altre in buona fede la obblighino a rispettarli e la pace continui ad avere la sua validità.

29) Tutti coloro che sono soliti dare e che debbono fornire (quando sono soliti farlo e lo debbono fare) il consueto regio fodro a Noi, quando scendiamo in Lombardia, saranno tenuti a versarlo. Essi ripareranno le strade e i ponti in buona fede e senza frode, nonché in modo accettabile, sia nel viaggio di andata, sia in quello di ritorno. Forniranno a Noi e ai nostri seguaci, nell'andare e nel tornare, la possibilità di un sufficiente approvvigionamento di viveri e ciò in buona fede e senza alcuna frode.

30) Se Noi lo richiederemo, direttamente o per mezzo di un nostro rappresentante, le Città rinnoveranno i giuramenti di fedeltà per quelle cose che non avranno ottemperato nei nostri confronti.

31) Se alcuni, appartenenti al nostro partito, sono stati scacciati dai loro legittimi possessi questi siano a loro restituiti senza il pagamento degli interessi e dei danno arrecato, a meno che il possessore non si difenda esibendo il diritto di proprietà o affermando di essere il principale possessore, fatte salve tutte le precedenti concessioni. Infine tutte le offese siano a loro perdonate. Si curerà di salvaguardare il medesimo diritto, relativo alla restituzione, verso coloro che appartengono al nostro partito, a meno che la città sia obbligata da un giuramento di non restituzione, nel qual caso vogliamo che la possibilità della retrocessione sia decisa dall'arbitrato di uomini probi.

[...;]

41) Questi sono i luoghi e le città che ricevettero insieme a Noi, previo giuramento dei Lombardi, la predetta Pace ed essi giurarono di osservarla: Pavia, Cremona, Como, Tortona, Asti, Cesarea (Alessandria), Genova, Alba, e altre i città, luoghi e persone che appartennero e appartengono al nostro partito.

42) Questi sono i nomi dei rappresentanti che, ricevettero da Noi, a nome delle città, l'investitura del consolato: da Milano, Adobato; da Piacenza, Gerardo Ardizzoni; da Lodi Vincenzo; da Verona, Cozio; da Vicenza, Pilio; da Padova Gnaffo; da Treviso, Florio; da Mantova, Alessandrino; da Faenza, Bernardo; da Bologna, Antonino; da Modena, Arlotto; da Reggio, Rolando; da Parma, Giacomo di Pietro Bave; da Novara, Opizzo; da Vercelli Medardo; da Berrgamo, Attone Ficiano.

Segno di Federico. Invittissimo imperatore dei Romani.

Io Gotifredo cancelliere dell'aula imperiale a vece di Cristiano arcivescovo della sede di Magonza e arcicancelliere della Germania, ho riconosciuto.

Questo documento è stato fatto nell'anno dell'Incarnazione del Signore MCLXXXIII, indizione I, regnante Federico, gloriosissimo imperatore dei Romani nell'anno XXXII del suo regno e XXVIIII del suo impero.

E' stato felicemente dato presso Costanza nella solenne Curia imperiale, il giorno 25 giugno. Amen.